Sulla inopponibilità dell'atto con data certa risalente alla procedura di concordato preventivo
Pubblicato il 26/07/19 09:05 [Doc.6506]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Alberto Rinaldi di Verona
Massima a cura dell'Avv. Carlo Trentini

Per il combinato disposto degli artt. 169, 45 e 69-bis l. fall. (da considerarsi applicabile non solo ai fini della delimitazione del c.d. periodo sospetto, ma più in generale anche per l'opponibilità delle formalità) sono inopponibili alla procedura fallimentare, ai fini dell'accertamento del passivo, gli atti aventi data certa risalenti al periodo di pendenza della procedura di concordato preventivo.


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