Sul rispetto del criterio di formazione delle classi nel concordato fallimentare
Pubblicato il 29/07/19 18:21 [Doc.6512]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 2 maggio 2019 - est. pres. Francesca Miconi

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato Fallimentare - Formazione delle classi - Degradazione dei crediti privilegiati incapienti - Giudizio del tribunale ex art. 125 l. fall. - Corretto utilizzo dei criteri di legge - Condizioni

Qualora la proposta di concordato fallimentare contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, in ipotesi di incapienza dei crediti privilegiati la relativa quota degradata in chirografo deve essere classata a parte rispetto ai crediti chirografari ab origine: oltre alla diversa natura giuridica del credito, è infatti evidente l'interesse economico del creditore che ha già avuto soddisfatta una rilevante quota della pretesa a causa del suo privilegio; detto interesse è certamente diverso (attesa anche la maggiore disponibilità ad approvare il concordato) rispetto al creditore chirografario che si vede proporre un trattamento residuale; la sua posizione economica richiede quindi la formazione di una classe apposita, diversa da quella dei chirografari ab origine.


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