Quando la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio
Pubblicato il 03/08/19 00:00 [Doc.6525]
di Redazione IL CASO.it


In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva.


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