Incostituzionale la norma che salva gli incarichi dirigenziali provvisori nell’Agenzia delle Entrate: gli accertamenti firmati nelle more? illegittimi
Pubblicato il 03/07/15 19:21 [Doc.654]
di


Commissione Tributaria provinciale di Lecce, sez. II, sentenza 4 maggio 2015 n. 1789 (Pres. Lamorgese, rel. Di Mattina)

AGENZIA DELLE ENTRATE – CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AI FUNZIONARI MEDIANTE CONTRATTO – ASSENZA DI PROCEDURA CONCORSUALE – COPERTURA NORMATIVA DEL SISTEMA AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 24 D.L. 16/2012 – INCOSTITUZIONALITÀ – SUSSISTE – CORTE COST. 35 DEL 2015 – ACCERTAMENTI EMESSI DAL DIRIGENTE DECADUTO – EFFETTI – ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE

Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 2015, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8 comma 24 del d.l. 16/2012 (in virtù del quale, l’Agenzia delle Entrate poteva conferire incarichi dirigenziali provvisori mediante contratto), sono decaduti con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati da dirigenti nominati in base alle leggi dichiarate incostituzionali. Non può essere invocata la figura del cd. “funzionario di fatto” che è applicabile quando gli atti adottati dal funzionario siano favorevoli ai terzi destinatari e non quando, come nel caso di specie, siano sfavorevoli come gli avvisi di accertamento.


© Riproduzione Riservata