PCT e procedimento monitorio: onere dell'opposto di produrre nel giudizio di opposizione il fascicolo già prodotto con il ricorso per ingiunzione
Pubblicato il 04/07/15 11:00 [Doc.655]
di Redazione IL CASO.it
segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi
Usura - Censura del illegittima applicazione di interessi - Genericità - Mancata produzione dei decreti ministeriali che fissano la soglia dell'usura
à generica la censura in ordine alle eccessività del tasso di interesse applicato che non faccia alcun riferimento alla durata del finanziamento e al numero delle rate e che non assolva all'onere della produzione dei decreti ministeriali che fissano il âlimite di leggeâ, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi potrebbero definirsi usurari, trattandosi di atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e non possono essere valutati se non prodotti dalla parte che intende affermare la nullità delle pattuizioni usurarie o dei relativi addebiti.
Procedimento monitorio - Opposizione - Onere del'ingiungente di depositare i documenti prodotti unitamente al ricorso per ingiunzione - Applicazione delle preclusioni di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione
Nonostante sia pacifico che, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ingiungente deve depositare i documenti già prodotti unitamente al ricorso ex art. 638 c.p.c., non può ritenersi che la produzione debba sottostare agli stessi termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. previsti nel giudizio ordinario. Deve, infatti, aversi riguardo al fatto che i documenti in questione sono già stati depositati e messi a disposizione dellâopponente al momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto e che egli li ha senzâaltro esaminati al fine di proporre lâopposizione; appare, quindi, più corretto ritenere che lo sbarramento processuale potrà tuttâal più riguardare le nuove produzioni ma non potrà incidere su un thema probandum che si è già fissato ancor prima della proposizione dellâopposizione.
Prima dell'entrata in vigore del processo civile telematico, il fascicolo allegato al ricorso per ingiunzione veniva dalla cancelleria inserito automaticamente in quello dell'opposizione. Con l'entrata in vigore del PCT, non è più possibile far conto su tale sistema e l'opposto ha l'onere di effettuare di nuovo la produzione, della quale, nel caso specifico, l'opponente aveva eccepito la tardività .
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