Il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. nell'ambito dell'attività svolta dai dottori commercialisti
Pubblicato il 06/09/19 00:00 [Doc.6550]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura della Dott.ssa Marika Ruggiero

Ove la prestazione del professionista abbia il carattere della ciclicità e della ripetitività non trova applicazione il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod.civ., qualora essa consista in attività iniziate in data anteriore al biennio.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Como non ha riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. poiché si verteva nell'ipotesi di prestazioni aventi ad oggetto la tenuta della contabilità)


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