Trascrivibilità di un provvedimento giudiziale e pendenza di procedure di modificazione dei dati catastali
Pubblicato il 14/09/19 00:00 [Doc.6565]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura della Dott.ssa Eleonora Leotta

La trascrivibilità di un provvedimento giudiziale non è esclusa dalla pendenza di procedure di modificazione dei dati catastali allorché i soggetti, i beni ed i diritti siano inequivocabilmente individuati.

Ai fini della trascrivibilità di un atto deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni ivi riportate permettere di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali dell'atto ed i beni ai quali esso si riferisce, non essendo, invece, necessaria la totale sovrapponibilità degli identificativi presenti nel titolo rispetto a quelli indicati nella nota.

(Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto fondato il reclamo esperito avverso la trascrizione con riserva operata dalla Conservatoria dei RRII, ritenendo che non costituisca causa di incertezza ex art 2665 c.c., la mera discrepanza tra i dati catastali indicati nel provvedimento e quelli presenti nella nota di trascrizione - così come definiti in sede di frazionamento postumo - attesa la inequivocabile riconducibilità degli stessi al medesimo bene).


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