Istanza di fallimento proposta prima del quinquennio nei confronti di soggetto già fallito
Pubblicato il 14/10/19 00:00 [Doc.6690]
di Redazione IL CASO.it


E' inammissibile l'istanza di fallimento proposta, prima che sia decorso il quinquennio previsto dall'art. 121 l.f., nei confronti di soggetto già dichiarato fallito e il cui fallimento è stato dichiarato chiuso ai sensi dell'art. 118 n. 4 l.f..

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Il Tribunale di Mantova
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Gibelli Presidente
dott. Mauro P. Bernardi Giudice Relatore
dott. Silvia Fraccalvieri Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
- letto il ricorso n. 117/19 per la dichiarazione di fallimento di C. R. titolare dell'impresa individuale R. C.t;
- osservato che la debitrice è già stata dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza n. 105/15 del 29 ottobre/5 novembre 2015, dichiarato chiuso con decreto emesso il 26 maggio/ 8 giugno 2016 ai sensi dell'art. 118 n. 4 l.f.;
- rilevato che il credito posto a fondamento del ricorso è anteriore alla sentenza di fallimento della debitrice;
- ritenuto che, non essendo decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento, potrebbe unicamente essere disposta la riapertura del fallimento chiuso e ciò ai sensi dell'art. 121 l.f. di cui peraltro, alla stregua delle risultanze in atti non constano sussistere i presupposti e che, per contro, C. R. non possa essere dichiarata nuovamente fallita;

p.t.m.
- dichiara inammissibile l'istanza.
Si comunichi.
Mantova, 26-9-2019.


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