Pace fiscale ex D.L. 119/2018 e deposito di copia della domanda di definizione e del versamento
Pubblicato il 08/11/19 07:24 [Doc.6799]
di Redazione IL CASO.it


In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n.28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul SIC.


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