Opposizione a decreto ingiuntivo e rito avvocati ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011
Pubblicato il 19/11/19 00:00 [Doc.6853]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bergamo, sentenza n. 2082 del 2019. Est. Tommaso Del Giudice

L'opposizione con citazione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, anziché con ricorso, è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.


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