La Cassazione "espunge" la dichiarazione di inattendibilità dell'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta certificata INI-PEC
Pubblicato il 19/11/19 08:58 [Doc.6855]
di Redazione IL CASO.it


Civile Ord. Sez. 6 Num. 29749 Anno 2019
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 15/11/2019

"...L'affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì "elenco INIPEC" - quale obiter dictum ..., non è suscettibile di mettere il discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018, per cui «In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del di. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri IN1 PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia». ..."


© Riproduzione Riservata