La mera pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non può paralizzare il diritto degli arbitri alla quantificazione e riscossione del loro onorario in ragione dell'attività espletata
Pubblicato il 29/11/19 00:00 [Doc.6895]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell' Avv. Claudio Alviggi

Non costituisce impedimento alla statuizione richiesta dagli arbitri la circostanza che il lodo arbitrale è stato impugnato avanti alla Corte di Appello e che la stessa ne ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva.

La mera pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non può paralizzare il diritto degli arbitri alla quantificazione e riscossione del loro onorario in ragione dell'attività espletata. La Corte di legittimità (sentenza n. 14799/2008) ha predicato la sussistenza del credito per l'onorario, a favore dell'arbitro, non è impedita da eventuali vizi del provvedimento decisorio adottato, da far valere a norma dell'art. 829 cod. civ.

In relazione ai criteri da osservare per la determinazione del compenso, va considerato che non può farsi riferimento al d.m. 398/2000, poichè tale norma trova applicazione esclusivamente per le controversie arbitrali in materia di lavori pubblici mentre nella fattispecie si tratta di un appalto tra privati; e nemmeno può spiegare efficacia il d.m. 585/1994 in materia di compensi per l'attività forense anche stragiudiziale, che riguarda i componenti del collegio arbitrale che rivestano la qualità di avvocati, mentre nella fattispecie si tratta di ingegneri.

Ed allora può farsi ricorso a criteri equitativi ritenuti più adeguati all'oggetto e al valore della controversia, nonchè alla natura e al'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali (Cass. n. 11128/2006; Cass. n. 7764/2004). Sulla base delle considerazioni che precedono il compenso dovuto al collegio può essere determinato alla stregua dei principi imposti dall'art. 2233 co. 2 cod. civ., in misura adeguata all'importanza dell'opera prestasta ed al decoro della loro professione (ingegneri).


© Riproduzione Riservata