Sulla risoluzione del Rent to buy aziendale in corso alla data del fallimento
Pubblicato il 09/12/19 00:00 [Doc.6936]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Vincenzo Iiritano

Il rent to buy di azienda ha la stessa funzione e la stessa ratio del c.d. rent to buy di immobili per quel che concerne la struttura e la funzione di questo contratto, con l'unica differenza che il primo ha nella sua regolamentazione negoziale un bene diverso dal secondo.

L'art. 23 del DL 133/2014 trova applicazione nel contratto di rent to buy tipico avente ad oggetto un complesso aziendale, comprensivo o meno di beni immobili e/o diritti reali immobiliari.

Al rent to buy aziendale non si applica l'art. 72 l.f. che consente al curatore di scegliere tra il subentrare nel contratto o lo sciogliersi dal medesimo; il contratto, pertanto, prosegue, senza che il curatore possa opporsi.

Il curatore fallimentare per non soggiacere al contratto di rent to buy, e quindi recuperare la disponibilità materiale dell'immobile, sciogliendosi dall'obbligo di cessione al termine del periodo di concessione in godimento, dovrà agire in revocatoria, semprechè ne ricorrano i presupposti.


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