Il comportamento della banca che agisce in giudizio o vi resiste senza considerare principi pacificamente affermati e riproponendo argomenti già ampiamente dibattuti, integra la colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.
Pubblicato il 26/07/15 12:19 [Doc.694]
di Redazione IL CASO.it
segnalazione avv. Giuseppe Cuppone
Tribunale di Pescara, 23 luglio 2015 â dott. Casarella
Contratti bancari â Principi pacifici nellâordinamento â Art. 96 c.p.c.
Il comportamento della banca che agisce in giudizio o vi resiste senza considerare principi pacificamente affermati da tanti anni, come pure riproponendo argomenti già ampiamente dibattuti, non può che integrare la colpa grave che lâordinamento sanziona ex art. 96 c.p.c. Si tratta, in specie, di principi quali quello della nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi su piazza prevedendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi creditori e quello della simultanea esistenza della liquidità ed esigibilità di ambedue i crediti ai fini dellâapplicazione dellâart. 1194 c.c.
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