Necessità della forma scritta 'ad substantiam' nei contratti costitutivi, modificativi o traslativi della proprietà di beni immobili
Pubblicato il 10/12/19 08:54 [Doc.6955]
di Redazione IL CASO.it


Proprietà ed altri diritti reali - Contratti costitutivi, modificativi o traslativi - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Reciproca promessa verbale di trasferimento di quote della proprietà di un manufatto - Nullità.

I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui è nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.


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