Intese restrittive della concorrenza e nullità integrale del contratto
Pubblicato il 11/12/19 08:24 [Doc.6959]
di Redazione IL CASO.it
Segnalato dall'Avv. Avvocato Alessandra Fabiani.
Massime a cura della Dottoressa Lucrezia Cipriani.
Tribunale Taranto, 8 agosto 2019, n. 2127. Est. Claudia Calabrese.
L'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., di regola contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, determina la nullità integrale dei contratti bancari di fideiussione in cui sono inserite, ponendosi in contrasto con l'art. 2, co.2, lett. a) L. 287/1990.
La nullità di protezione, prevista dalla legge antitrust, investe per intero il contratto fideiussorio conforme allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto la nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte si estende all'attività scaturente dall'intesa vietata, consistente nella fissazione di condizioni contrattuali volte a impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale.
Il negozio fideiussorio, effetto di un'intesa anticoncorrenziale vietata a monte, è nullo ex art. 1418 cod. civ. per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in quanto contrario all'ordine pubblico economico, la cui disciplina è contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella legge antimonopolistica nazionale.
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