Responsabilità del socio s.r.l. 'semplificata' per manifesta sottocapitalizzazione della società
Pubblicato il 24/12/19 00:00 [Doc.7011]
di Redazione IL CASO.it


Il socio di s.r.l. "semplificata" non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della manifesta sottocapitalizzazione della società, e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata, perché ciò si risolverebbe nel mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della s.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e detti soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro.

La regola dell'obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma da detto principio non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), trattandosi di prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della ineliminabile variabile costituita dal rischio d'impresa.

L'obbligo di conservazione dell'integrità patrimoniale di cui all'art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell'art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di s.r.l. semplificate, deve essere coniugato con i rischi che connotano l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, ed a tal fine soccorrono criteri per la verifica ex ante dell'attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica e basati sulle buone prassi imprenditoriali, ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri obblighi di legge con l'introduzione del secondo comma dell'art. 2086 c.c.


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