Crediti dell'avvocato per IVA di rivalsa e c.a.p. nel concordato preventivo
Pubblicato il 15/01/20 00:00 [Doc.7061]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura Dott. Andrea Goretti (Studio Legale PSP)

In base all'art. 17 e 18 D.P.R. 633/1072, al difensore che rende prestazioni professionali in favore del concordato preventivo sono dovuti, non solo gli onorari ma, ove anche non esplicitati nel preventivo, l'IVA fatturata nella parcella ed il c.a.p., nella misura determinabile pro tempore.
Questi accessori, infatti, sono dovuti per legge e spettano comunque al professionista anche se non menzionati nel preventivo o nella proposta di prestazione professionale: il principio così enunciato trova applicazione anche nel c.d. patto concordatario, laddove si lascia al debitore ed ai creditori il compito di strutturare la proposta concordataria.

Posto che l'art.1 co. 474 della L. 205/2017 non ha efficacia retroattiva - poiché non si pone come legge di interpretazione autentica né prevede alcuna retroattività dei propri effetti - e dato che il privilegio afferisce alla qualifica del credito, sì che la relativa norma è da considerarsi di diritto sostanziale, la novella apportata all'art. 2751 bis, co. 1 n. 2 c.c. può applicarsi solo ai crediti per iva e c.a.p. professionali sorti successivamente al giorno 01.01.2018, data di entrata in vigore della nuova normativa.

In assenza dell'esercizio della facoltà ex art. 160, co. 2 L.F. relativa all'intenzione del debitore concordatario di contenere il pagamento del creditore prelatizio nei limiti della relazione del deputato professionista, anche il credito privilegiato per IVA di rivalsa, a prescindere dalla sussistenza del bene o servizio su cui esercitare il privilegio e dalle previsioni di piano, deve esser pagato integralmente.


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