Il Giudice dell'esecuzione non è incompatibile a comporre il collegio giudicante del reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Pubblicato il 23/01/20 07:50 [Doc.7099]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura della dott.ssa Marika Ruggiero

Il giudice che ha emesso la ordinanza impugnata mediante reclamo è parte necessaria del Collegio giudicante ai sensi dell'art. 178, III e IV co. c.p.c., non trovando invece applicazione la diversa disposizione prevista dall'art. 669 terdercies c.p.c., operante in materia cautelare.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Como ha respinto la eccezione di incompatibilità del giudice dell'esecuzione a comporre il collegio giudicante del reclamo).


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