Condizioni della sospensione dell'esecuzione immobiliare ex art. 41-bis del c.d. Decreto Fiscale
Pubblicato il 25/01/20 08:44 [Doc.7127]
di Redazione IL CASO.it


La sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare ex art. 41-bis, comma 5, D.L. n. 124 del 2019, convertito con legge n. 157 del 2019 (c.d. Decreto Fiscale) integra una fattispecie di sospensione "concordata" dell'esecuzione e, sotto tale profilo, postula una manifestazione di consenso del creditore procedente, atteso che, sotto il profilo testuale, la disposizione in questione richiama una "apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore" al fine del conseguimento della sospensione e, altresì, espressamente stabilisce che il creditore "è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza …", nonché, sotto il profilo logico-sistematico, la sospensione è funzionale unicamente all'espletamento dell'attività istruttoria per la rinegoziazione del contratto di mutuo azionato esecutivamente, rinegoziazione in relazione alla quale alcun obbligo sussiste a carico del creditore stesso.


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