Plurimo ricorso al credito e consapevolezza di non poter adempiere le obbligazioni assunte
Pubblicato il 30/01/20 00:00 [Doc.7129]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Mirko Candiani

Il plurimo ricorso al credito, caratterizzato da distanze ravvicinate fra i vari finanziamenti, la dimensione del debito rateale mensile rispetto alle entrate, con maggiore crescente incidenza sulle capacità patrimoniali, porta a concludere per un atteggiamento gravemente negligente di un soggetto che non ha saputo gestire la propria capacità economica e, ove di tale situazione lo stesso possa ragionevolmente ritenersi consapevole, deve ritenersi sussistente la fattispecie di cui all'art. 12-bis, comma 3, l. 3/2012 (…il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali…).

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Tribunale di Vibo Valentia, 30 ottobre 2019.
Osservato che, con istanza del 29 luglio 2019, gli istanti, coniugi in regime di separazione dei beni, hanno presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e, segnatamente, una proposta di piano del consumatore, unitamente a corposa documentazione ed alla relazione particolareggiata redatta dall'Organicismo di Composizione della Crisi competente e dai Gestori nominati in seno all'organismo medesimo, *.
Alla udienza sopra indicata si è costituito in giudizio il creditore BNL, il quale ha manifestato, in via principale, la propria opposizione alla ammissione del piano presentato, lamentando la carenza del presupposto della meritevolezza individuata alla luce della ricostruzione delle vicende che hanno portato gli istanti alla loro situazione economica e, in subordine, atteso che il piano del consumatore presentato ha previsto la falcidia del credito vantato dal creditore con una diminuzione delle rate per la sua estinzione, ha presentato istanza di modifica del piano in termini di ammissione integrale del credito secondo le originarie rateizzazione e scadenza.
Non hanno presentato alcuna memoria difensiva o atto di opposizione gli altri creditori, debitamente notiziati della presentazione del piano come da prova resa in giudizio dai gestori della crisi.
Alla udienza medesima, gli istanti assistiti dal proprio difensore, il creditore privilegiato e i gestori della crisi hanno proceduto ad una articolata discussione sulle rispettive richieste, eccezioni e posizioni.
All'esito il Giudice ha riservato la decisione su tutte le domande formulate. Giova operare una breve sinossi della vicenda che hanno portato gli istanti all'attuale situazione economica ed alla determinazione alla presentazione del piano, nonché ad esporre sinteticamente l'oggetto della proposta medesima.
Giova ancora premettere che il ricorso è stato presentato dai due coniugi in relazione ad un credito che coinvolge direttamente entrambi, ovvero il mutuo privilegiato vantato da BNL contratto a suo tempo per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare. Nel piano sono inoltre annoverati finanziamenti e linee di credito facenti capo separatamente ai due coniugi. Tuttavia gli stessi, come emerge nel ricorso introduttivo e nella Relazione particolareggiata, hanno provveduto alla presentazione ed alla stesura di un unico piano atteso che tutte le linee di credito sono state attivate per fronteggiare debiti e necessità dell'intero nucleo familiare composto dagli stessi coniugi e da due figlie. Tale modus operandi da ritenersi pienamente ammissibile, sia nella specificità del caso di specie, atteso che tratta di posizioni ed esposizioni debitorie sorte per le unitarie esigenze, sia perché la proposta 2 avanzata rispetta il requisito della specifica individuazione, da un lato, dei debiti facenti capo all'uno o all'altro soggetto, dall'altro, delle due masse facenti capo ai due istanti debitori.
Il rispetto di tali requisiti quindi consente l'analisi e la valutazione dettagliata e individuale della fattibilità del piano, circostanza che in effetti l'Organismo intervenuto ha evidenziato e portato a termine.
In definitiva, la presentazione congiunta della proposta da parte dei due coniugi deve ritenersi ammissibile e legittima.
Quanto alle vicende sottese alla presente questione.
I coniugi hanno osservato di svolgere lavoro dipendente, quali collaboratori scolastici, con una entrata netta mensile ciascuno di € 1.300.
* è proprietario di un appartamento utilizzato quale abitazione familiare, in *, stimato, come da relazione allegata, in € 69.760,00 e di una ulteriore unità immobiliare adibita a garage, in Serra San Bruino, stimata nel so valore in € 20.000,00. È titolare, unitamente alla moglie, di un rapporto bancario presso BNL gruppo BNP Paribas con saldo negativo pari ad € 5.039,60 e di una carta di credito presso il medesimo istituto con saldo negativo di € 591,89. * è titolare di una unità immobiliare, stimata, in serra San Bruno, in € 10.000,00, nonché di una automobile, unico veicolo a disposizione della famiglia, che non è suscettibile di quotazione. Cointestataria del conto corrente presso la BNL con il marito, è altresì titolare di un libretto postale con saldo attivo di €15.589,24.
Nessuno dei due è titolare di crediti o è coinvolto in contenziosi.
Quanto alle esposizioni debitorie, gli istanti hanno ricostruito la vicenda in tali termini:
sul trattamento stipendiale di Lo A. insistono trattenute per € 500,00 mensili quale cessione del quinto e delega in favore della Pro family per due prestiti personali rispettivamente di €30.600,00 e di €30.600 (quali somme complessive computando gli interessi applicati), da restituire in 120 rate ciascuna, contratti entrambi alla data del 2 maggio 206, e quindi tutt'ora in essere, con debito residuo pari ad € 42.330,00 complessivo.
Lo A. ha altresì contratto ulteriore prestito personale in data 26 febbraio 2018 con la Findomestic, per € 43.1766,00, con 120 rate mensili, e con un residuo attuale di €29.718,61, allo stato ancora in essere.
* vede il proprio trattamento stipendiale gravato da una trattenuta mensile complessiva di €500,00 per prestiti personali contratti con Intesa San Paolo, per €27.720,00 in 120 rate e IBL Banca per €23.712,00 in 96 rate, con debito complessivo residuo di € 34.448,00 allo stato in essere.
È inoltre garante per il prestito personale di Lo A. con la Findomestic. Entrambi i coniugi sono debitori comuni del mutuo ipotecario con la BNL Gruppo BNP del 2007 e rinegoziato nel 2016 con debito residuo di € 70.412,00 e di una ulteriore linea di credito con la Agos Ducata Spa, contratta il 15 novembre 2018 per per €19.095,60 in 120 rate, m con un residuo attuale di € 19.533,56.
Unitamente ai costi di procedura ed alle competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi, l'ammontare debitorio gravante complessivamente
sulle parti è pari ad € 212.055,66, debitamente individuato, nel piano e nella relazione particolareggiata. in debiti comuni e debiti personali dei due coniugi. Il Piano presentato, segnatamente, prevede:
La vendita del bene immobile di proprietà di *, per il valore di €10.000, e del garage di *, del valore di €20.000,00, allegando all'uopo dei contratti. preliminari, con destinazione dell'integrale introito di tali vendite al soddisfacimento del piano.
La proposta liquidatoria non ha annoverato l'immobile adibito a casa familiare atteso sia la destinazione del bene stesso, sia la circostanza che, in tale ipotesi, le parti poi dovrebbero sostenere spese di locazione che andrebbero ad essere sottratte al soddisfacimento del piano.
La messa a disposizione dello stipendio per € 2600 complessivi mensili con sottrazione dell'importo di €1.000 per soddisfare le esigenze minime quotidiane del nucleo familiare.
Quanto i debiti in essere, le parti hanno previsto:
1. le competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi, per €8.300,00, con pagamento integrale entro 15 giorni dalla omologazione del Piano e spese di procedura per € 1.650,00 con pagamento integrale a richiesta;
2. BNL Gruppo BNP Paribas - mutuo ipotecario, pagamento dilazionato in 87 rate mensili, pari a 3 anni e 7 mesi, dell'importo di € 600,00 ciascuna, e l'ultima di €450,00, dell'importo di e 52.000,00, pari al 74% del debito originario, allo stato residuo in €70.412,00;
3. pagamento dei creditori chirografari:
3.1. BNL Gruppo BNP Paraiba per il debito sul conto corrente e sulla carta di credito, con pagamento di €2.815,75, pari al 50% del debito originario di
€5.6312,49, in 22 rate mensili di €100,00 e l'ultima di €15.75;
3.2. AGOS, con pagamento di € 9.766,78 pari al 50% dell'originario debito allo stato residuo in €19.533,56, in 22 rate mensili di €200,00 con l'ultima di €66,78;
3.3. Pro Family, con pagamento di €21.165,00 pari al 50% del debito residuo di € 42.330,00, con pagamento di 43 rate di €200,00 e l'ultima di €65,00;
3.4 Findomestic, con pagamento di €14.859,31,00 pari al 50% del debito residuo di € 29.718,61, con pagamento di 36 rate di €200,00 e l'ultima di € 159,31;
3.5 SAN PAOLO con pagamento di €7.854,00,00 pari al 50% del debito residuo di € 15.708,00, con pagamento di 14 rate di €200,00 e l'ultima di € 54,00;
3.6IBL, con pagamento di €9.386,00 pari al 50% del debito residuo di
€18.772,00, con pagamento di 21rate di €200,00 e l'ultima di € 186,00. Complessivamente, l'esposizione debitoria, ammontante ad €212.055,66, verrebbe soddisfatta per €127.796,84.
L'istituto in esame, quale il Piano del consumatore prevede che la determinazione finale sia esclusivamente rimessa alla valutazione giudiziale, ancora più pregnante rispetto a quella prevista per gli altri istituti di cui alla normativa di riferimento, atteso 'che qui alcun ruolo specifico è attribuito ai creditori che possono solo esporre le proprie osservazioni ed opposizioni circa la sussistenza dei requisiti e l'esito della procedura avviata dal debitore.
Proprio l'assenza del voto da parte dei creditori, previsto invero nell'accordo di ristrutturazione del debito, vede il suo principale contrappeso nel vaglio del giudice.
Quel vaglio solo sommariamente effettuato in sede di ammissione è concreto ed effettivo in sede di omologazione, poiché in questa sede, da una parte, comunque tutti i requisiti di ammissibilità vanno nuovamente sottoposti al vaglio del giudice, dall'altra, perché nel frattempo è sorta l'interlocuzione con il ceto creditorio e sono al vaglio le ulteriori informazioni assunte e confluite nel fascicolo procedimentale grazie alle ulteriori indagini effettuiate dall'organismo.
Pertanto, in questa sede, il requisito della meritevolezza prima e la fattibilità del piano, dopo, sono nuovamente sub judice.
Propriamente sotto il profilo della meritevolezza deve concludersi per la insussistenza della stessa nel presente caso e quindi per la non omologazione del piano presentato.
Il debitore delineato dalla normativa qui in applicazione è il cd. Debitore incolpevole, il debitore sfortunato, colui che si trova in una situazione debitoria tale e tanto sproporzionata rispetto alla sua capacità di fronteggiare le obbligazioni, per circostanze che non sono a lui riconducibili, né per riprove olezza né anche solo per negligenza.
Secondo il nuovo dettato dell'articolo 12 bis si fa riferimento all'avere il debitore determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. C'è quindi uno stretto nesso evidente fra il comportamento d volontario o involontario del debitore rispetto la situazione di crisi o insolvenza.
Sotto tali valutazioni, quindi, la non meritevolezza va individuata nelle ipotesi in cui non solo vi è la sproporzione, e quindi la incapacità del patrimonio di far fronte alle obbligazioni, sia stata determinata consapevolmente o addirittura appositamente dal debitore, ma anche ove ciò dipenda da colpa grave, intesa come comportamento irragionevole di mancata previsione di non poter adempiere, avendo come elementi di riferimento il proprio reddito o il proprio patrimonio.
Il giudizio chiesto alla parte è certamente di profilo basso, non è la diligenza professionale, ritenendo che possa trattarsi del solo consumatore non esperto.
Devono quindi valutarsi comportamenti oggettivamente negligenti, dove si rende evidente che il debitore, pur nella mancanza delle conoscenze specifiche, potesse essere ragionevolmente in grado di rendersi conto dell'aggravarsi della sua situazione.
Tali valutazioni sono rimesse all'organo giudicante e le conclusioni che vengono raggiunte dall'Organismo incaricato sul punto in sede di relazione particolareggiata non sono vincolanti né nel senso della esclusione né nel senso della individuazione della meritevolezza in capo all'istante, poiché tali aspetti non sono oggetto di attestazione, ma di una semplice valutazione.
Pertanto, la disamina qui operata porta a ritenere sussistente in capo agli istanti quella negligenza responsabile che impedisce di addivenire ad una valutazione in termini di sfortuna della loro posizione debitoria complessiva.
Anche gli eventi considerati come concause della situazione oggi lamentata e prospettata, certo non consentono di ritenere che la crisi che ha colpito la famiglia sia imprevedibile, quale la perdita dei genitori che in un primo momento hanno contribuito alle necessità familiari, o gli studi universitari delle figlie, o la non collocazione lavorativa della figlia ancora abitante presso i genitori.
Seppure tali situazioni vanno certamente ad aggravare una esposizione debitoria, certamente non possono essere considerati alla stregua di eventi improvvisi ed effettivamente imprevedibili quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere considerata la perdita del posto di lavoro.
Pertanto deve ritenersi che, sotto tale profilo, nel tempo la situazione economica della famiglia sia da ritenersi sostanzialmente immutata.
Gli elementi. valorizzati. dagli istanti, ovverosia la mancanza di protesti, o la mancanza di debiti verso l'erario, così come la completa messa a disposizione del patrimonio immobiliare, con la sola comprensibile esclusione della casa adibita a abitazione familiare, o ancora l'avere tenuto un tenore di vita modesto, possono essere valorizzati. nel giudizio al vaglio al fine di escludere una condotta dolosa o di frode nei confronti dei creditori, ma non certo quella valutazione ·di negligenza grave che non può sottacersi.
Infatti, propriamente secondo il diktat dell'articolo 12bis comma 3 della legge in disamina, può ritenersi sussistente nel caso di specie un comportamento in capo agli istanti che ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che ha "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacitò patrimoniali ".
Proprio la ricostruzione della vita economica dei coniugi istanti consente di ritenere presente un tale comportamento.
Solamente dagli anni 2016 all'anno 2018 si individua l'accensione di cinque linee di credito per un ammontare di circa 170 mila euro.
Due prestiti personali con addebito sullo stipendio di * sono stati assunti nell'anno 2016, per circa 60.000, a distanza di solo un anno dal credito, avviato nel 2015, per €30.000; che nel dicembre 2017 si registra altro prestito e uno ulteriore di pari valore, quasi 30 mila euro, a distanza di due mesi.
La tempistica serrata fra tali interventi impedisce di ritenere che ogni nuova posizione sia stata determinata per la copertura di quella precedente, anche perché se così fosse, e se quindi ogni nuova somma di denaro erogata fosse stata utilizzata per l'estinzione della esposizione precedente, dovrebbe concludersi che allo stato sarebbe in essere solamente l'ultimo debito.
È stato infatti osservato che "non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento. (Cfr. Tribunale di Udine, 04.01.2017)
Sarebbe confacente al canone di prudente accesso al credito la condotta di chi, compresa la propria situazione di difficoltà economica, estingua il precedente finanziamento non più sostenibile, per poi sottoscriverne uno nuovo e successivo con rata inferiore e di maggiore durata, così da avere maggiori margini di liquidità.
Nel caso concreto un tale prudente e cauto e diligente atteggiamento da parte dei debitori non è rinvenibile.
1 Emerge al contrario la mancata prova della effettiva utilizzazione dei fondi via via erogati, riscontrandosi una mera allegazione di circostanze generiche, con un conseguente aumento della complessiva esposizione debitoria che integra, latu sensu, un atteggiamento alla fine fraudolento, quantomeno nei suoi effetti, nei confronti dei creditori poiché, così operando, si è diminuita la loro generale e complessiva garanzia patrimoniale (cfr. Tribunale di Salerno, 15.5.2019).
Il plurimo ricorso al credito, quindi, caratterizzato da distanze ravvicinate fra i vari finanziamenti, la sommatoria che si è andata a determinare sulle rate gravanti mensilmente sulle entrate dei due coniugi, con maggiore crescente incidenza sulle capacità patrimoniali, porta a concludere per un atteggiamento gravemente negligente delle parti che non hanno saputo gestire la propria capacità economica.
Tanto potrebbe essere superato se eventualmente la proposta andasse a coprire la quasi totalità dei debiti maturati, sì da poter osservare che la capacità complessiva quantomeno al momento della contrazione dei debiti era tale da far escludere quell'atteggiamento che qui si censura. Invero, allo stato, la proposta falcidia, sebbene in maniera contenuta, il creditore previlegiato e va a dimezzare tutti gli altri debiti, portando alla riflessione che quindi le condizioni patrimoniali ed economiche sono tali che, complice anche la tempistica fra i debiti, non vi era mai capacità di fronteggiare tali esposizioni, e non può ragionevolmente negarsi una consapevolezza in capo alle parti degli effetti di un tale atteggiamento.
Conclusivamente, il piano del consumatore non può essere omologato per tutte le ragioni esposte.
Alla luce delle questioni individuate, della mancata opposizione della maggior parte del ceto creditorio, si ritiene di dover compensare le spese del presente procedimento.

P.Q.M.
Dichiara, ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 12bis, comma 3, legge 3/2012, l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito della meritevolezza in capo agli istanti.
Compensa le spese.


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