Mancata produzione della raccomandata a/r del ricorso e rimessione in termini
Pubblicato il 05/02/20 00:00 [Doc.7150]
di Redazione IL CASO.it


di Giorgio Seminara

La Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, sez. 4 distaccata di Siracusa, con la sentenza n. 7242/4/2019 depositata il 10/12/2019 ha accolto l'appello del contribuente ed ha affermato che la mancata produzione, nel corso del giudizio di primo grado, della ricevuta di ritorno della raccomandata postale con la quale era stato notificato il ricorso introduttivo avverso l'atto impositivo non può costituire tout court elemento decisivo per la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
La sentenza in commento merita di essere segnalata perché il giudice tributario di secondo grado ha posto un importante chiarimento circa l'ammissibilità del ricorso avverso l'atto impositivo.

Fatto
Una contribuente, nella qualità di erede, presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avverso l'avviso di accertamento ICI 2002, sostenendo tra i vari motivi di impugnazione: a) la mancanza di legittimazione passiva, atteso che l'avviso era intestato alla defunta madre; b) la decadenza dell'azione accertatrice del Comune; c) la non debenza delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.

Non si costituiva il Comune convenuto, nonostante fosse stato regolarmente chiamato in giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 367/2015, pronunciava declaratoria di inammissibilità del ricorso, a motivo della mancata produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale.

Avverso la sopraindicata sentenza la contribuente presentava appello, sostenendo "error in procedendo" commesso dai giudici di prime cure e, di conseguenza, l'ammissibilità e fondatezza del ricorso introduttivo di primo grado.

L'appellante allegava all'appello l'originale della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, al fine di comprovare la fattiva e regolare introduzione del contenzioso tributario.

La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in commento, accoglie l'appello promosso dalla contribuente, e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata.

Il giudice tributario di secondo grado giunge a tale soluzione a conclusione della seguente - ineccepibile, ad avviso dello scrivente - argomentazione: la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, persistendo dubbi circa l'avvenuta ricezione da parte del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto, previa sospensione del giudizio, ordinare alla parte ricorrente di produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata postale attestante la ricezione dell'atto da parte del Comune intimato, e, in difetto, pronunciare declaratoria di inammissibilità del ricorso. Del resto, tale interpretazione è in linea con gli arresti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha invitato più volte «ad ancorare le sanzioni processuali al canone di proporzionalità e a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale» (es. sentenze Adreyev v. Estonia, Reklous and Davourlis v. Greece, Efstathiou et aulres v. Greece; cfr. Cass. n. 7645/2014).

Sul punto il Collegio osserva che, non avendo il primo decidente concesso termine per la produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale inviata al Comune intimato, la parte privata nel giudizio di impugnazione è rimessa in termini.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto di dover applicare alla fattispecie in esame la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del D.L.gs. n. 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c. (cfr. Cassazione civ., sez. tributaria, ordinanza 27/10/2015, n. 21909). Inoltre, va aggiunto che in materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, D.L.gs. n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
In definitiva, la produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata, che risulta allegata agli atti del fascicolo processuale d'appello, costituisce effetto sanante della mancata allegazione del documento, nel corso del giudizio di prime cure.

Da qui, dunque, l'accoglimento del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice del Comune.
Siracusa, 01/02/2020
Giorgio Seminara




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