Sovraindebitamento: per la modifica del piano dopo l'omologa va fissata la comparizione delle parti
Pubblicato il 11/02/20 00:00 [Doc.7173]
di Redazione IL CASO.it


Ove, a seguito della intervenuta omologa del piano del consumatore, il debitore ne richieda una modifica ai sensi dell'art. 13 co. 4 ter della legge n. 3/2012, per effetto del richiamo contenuto in tale norma alle disposizioni di cui al paragrafo 3 della sezione, va disposta la comparizione delle parti affinché le stesse e, in particolare i creditori, possano interloquire al riguardo.

[Nel caso di specie il debitore ha chiesto la proroga del termine originariamente previsto per il pagamento dei creditori in conformità delle previsioni contenute nel piano omologato.]

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Tribunale Ordinario di Mantova
Seconda Sezione Civile

Il Giudice designato
- Letto il ricorso proposto il 31-1-2020 da P. e P. ex 13 co. 4 ter della legge n. 3/2012 per la modifica del piano del consumatore;
- ritenuto che il richiamo alle disposizioni di cui al paragrafo 3 della sezione comporti la necessità che sulla istanza di modifica proposta possano interloquire i creditori;
FISSA
l'udienza del 16-4-2020 ore 10,30 per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori, mandando all'OCC per la comunicazione della istanza di modifica e del presente decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima del termine ex art. 11/1 stessa legge, anche a mezzo PEC.
Si comunichi.
Mantova, 03/02/2020.
Il giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi


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