Esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Pubblicato il 15/02/20 00:00 [Doc.7187]
di Redazione IL CASO.it


In tema di esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), la "apostille", che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione stessa, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto e deve essere apposta su di esso o su un suo prolungamento, non è parte integrante di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca posteriore e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell'atto medesimo, né implica la perdita di quella esenzione, purché mantenga l'idoneità a fornire l'indicata certificazione.


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