Protezione internazionale, permesso di soggiorno ed esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute
Pubblicato il 18/02/20 07:20 [Doc.7209]
di Redazione IL CASO.it


In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la vulnerabilità del richiedente può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, né tale primario diritto della persona può trovare tutela esclusivamente nell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un'attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui al citato art. 36 si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva rigettato la domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ritenendo che in relazione alla patologia da cui era affetto il richiedente - malattia tumorale del cavo orale - fosse possibile ottenere permessi specifici per motivi di salute, senza peraltro valutare neanche le violenze subite nel paese di transito).


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