Nel conto usurario si calcola anche l’assicurazione per morte o invalidità stipulata a favore dei soci della società mutuataria
Pubblicato il 04/09/15 15:30 [Doc.722]
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Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, 3 luglio 2015 – dott. Morlini

Usura – Istruzioni Banca d’Italia – Vincolatività – Riscontro di usurarietà nella fattispecie concreta – Esclusione

Le Istruzioni della Banca d’Italia hanno natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa solo in punto di definizione del TEGM, quindi in punto di soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento; mentre non rivestono la qualifica di normatività i presupposti dell’attività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca d’Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l’emanazione dell’atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale.

Usura – Voci del carico economico – Polizza assicurativa – Connessione con il mutuo – Assicurazione stipulata a favore dei soci della mutuataria – Sussistenza

Posto che, in linea generale, anche i costi assicurativi, ove connessi all’erogazione del credito, possono rientrare nel calcolo del TAEG, anche nel caso di assicurazione stipulata a favore di soci della società mutuataria, quando esistono rilevanti indici di connessione (quindi la contestualità dell’assicurazione e del mutuo; l’espressa indicazione della finalità di copertura del mutuo nel testo assicurativo; l’addebito del premio sul conto della società), occorre verificare se, nel caso di specie, l’assicurazione stipulata fosse o meno connessa all’erogazione del credito.

Usura – Nullità – Effetti – Interessi moratori – Debenza – Esclusione

In caso di effettivo riscontro di usurarietà, il mutuatario deve rimborsare solo il capitale, senza conteggio degli interessi usurari.


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