Nel conto usurario si calcola anche lâassicurazione per morte o invalidità stipulata a favore dei soci della società mutuataria
Pubblicato il 04/09/15 15:30 [Doc.722]
di
Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, 3 luglio 2015 â dott. Morlini
Usura â Istruzioni Banca dâItalia â Vincolatività â Riscontro di usurarietà nella fattispecie concreta â Esclusione
Le Istruzioni della Banca dâItalia hanno natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa solo in punto di definizione del TEGM, quindi in punto di soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento; mentre non rivestono la qualifica di normatività i presupposti dellâattività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca dâItalia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per lâemanazione dellâatto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale.
Usura â Voci del carico economico â Polizza assicurativa â Connessione con il mutuo â Assicurazione stipulata a favore dei soci della mutuataria â Sussistenza
Posto che, in linea generale, anche i costi assicurativi, ove connessi allâerogazione del credito, possono rientrare nel calcolo del TAEG, anche nel caso di assicurazione stipulata a favore di soci della società mutuataria, quando esistono rilevanti indici di connessione (quindi la contestualità dellâassicurazione e del mutuo; lâespressa indicazione della finalità di copertura del mutuo nel testo assicurativo; lâaddebito del premio sul conto della società ), occorre verificare se, nel caso di specie, lâassicurazione stipulata fosse o meno connessa allâerogazione del credito.
Usura â Nullità â Effetti â Interessi moratori â Debenza â Esclusione
In caso di effettivo riscontro di usurarietà , il mutuatario deve rimborsare solo il capitale, senza conteggio degli interessi usurari.
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