Illegittima l'applicazione retroattiva di norme che trasformano la pena "fuori" dal carcere in una pena da scontare "dentro" il carcere
Pubblicato il 28/02/20 00:00 [Doc.7266]
di Redazione IL CASO.it


Se al momento del reato è prevista una pena che può essere scontata "fuori" dal carcere ma una legge successiva la trasforma in una pena da eseguire "dentro" il carcere, quella legge non può avere effetto retroattivo. Tra il "fuori" e il "dentro" vi è infatti una differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa, perché è profondamente diversa l'incidenza della pena sulla libertà personale. È sul filo di questo ragionamento che, con la sentenza n. 32/2020 depositata oggi (relatore Francesco Viganò), la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva della legge n. 3/2019 (cosiddetta Spazzacorrotti) là dove estende alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione, già previste dall'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata (si veda il comunicato stampa del 12 febbraio 2020). La decisione è il risultato di una rimeditazione del tradizionale orientamento, sinora sempre seguito dalla Cassazione e dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione della pena, e non a quella in vigore al momento del fatto. Nella sentenza si legge che il principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere punito con una pena non prevista al momento del fatto o con una pena più grave di quella allora prevista, opera come "uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico, che stanno al cuore stesso del concetto di Stato di diritto". Pertanto, se, di regola, è legittimo che le modalità esecutive della pena siano disciplinate dalla legge in vigore al momento dell'esecuzione e non da quella in vigore al momento del fatto (anche per assicurare uniformità di trattamento tra i detenuti), ciò non può valere, sottolinea la sentenza, "allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato". La "Spazzacorrotti" ha reso assai più gravose le condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, sicché non può essere applicata retroattivamente dai giudici. Identiche considerazioni valgono per il meccanismo processuale della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in caso di condanna a non più di quattro anni per chiedere al tribunale di sorveglianza l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione. Pertanto, dopo aver rilevato che la legge n. 3/2019 non contiene alcuna disciplina transitoria, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma della "Spazzacorrotti" "in quanto interpretata" nel senso che le modificazioni da essa introdotte si applichino anche ai condannati per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. I principi così sanciti non riguardano i permessi premio e il lavoro all'esterno, che quindi continuano ad essere regolati dalla legge in vigore al momento dell'esecuzione della pena. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questi benefici non possono essere negati ai detenuti che abbiano già svolto un proficuo percorso rieducativo.
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