Ordine di Servizio del Tribunale di Bergamo, Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Pubblicato il 12/03/20 09:21 [Doc.7333]
di Redazione IL CASO.it


TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
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ORDINE DI SERVIZIO 11 MARZO 2020
Il Presidente della Seconda Sezione Civile
ritenuto necessario disporre alcune modifiche e integrazioni all'ordine di servizio del 10 marzo 2020 per superare talune criticità nel frattempo emerse;
visto il Decreto Legge n. 9 del 2.3.2020 ed il Decreto Legge n.
11 dell'8.03.2020 che dettano misure urgenti per il contenimento del contagio del virus COVID-19;
tenuto conto che con ulteriore decreto del 9.3.2020 le misure di cui ai precedenti decreti sono estese a tutto il territorio nazionale;
viste le disposizioni urgenti congiunte del Presidente del Tribunale di Bergamo e del Procuratore della Repubblica di Bergamo in data 9.3.2020;
valutato imprescindibile adattare la normativa e le disposizioni indicate alla specifica materia delle esecuzioni forzate e delle procedure concorsuali per le plurime attività che comporta a carico dei professionisti incaricati nell'ambito delle medesime affinchè anche gli stessi siano posti nelle condizioni di ridurre al minimo dei contatti interpersonali e contrastare l'emergenza epidemiologica;

DISPONE
UDIENZE: I giudici della Sezione hanno provveduto al rinvio d'ufficio di tutte le udienze sino al 22 marzo 2020 ai sensi dell'art.1 del Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020, non ravvisandosi situazioni per la declaratoria di urgenza di cui all'art.2 del medesimo decreto, comma secondo lett.g). Le udienze di rinvio dovrebbero essere state comunicate alle parti e ai professionisti coinvolti dalla Cancelleria di riferimento, ma attese - in questo contesto - le difficoltà delle Cancellerie nella gestione tempestiva degli applicativi, operando tutte con un ridotto numero di personale, come da indicazioni del Presidente del Tribunale, le date dei rinvii di udienza sono altresì pubblicate sul sito del Tribunale di Bergamo, al quale si invita a far riferimento per una informativa immediata circa i differimenti di udienza o gli ordini di servizio.
Dopo il 22 marzo 2020, a meno che siano disposte ulteriori proroghe, i giudici provvederanno a ricalendarizzare le udienze dopo il 31.5.2020 salvo che intendano procedere - ove il tipo di procedimento lo consenta - alla trattazione delle udienze in via telematica. Detta modalità è auspicabile per le verifiche di stato passivo a mente della previsione dell'art.95 III co. l.fall. e per le adunanze dei creditori ex art.163 II co. lett.2 bis) l.fall.

ATTIVITA' DEGLI ESPERTI STIMATORI E DEI CUSTODI
I soggetti incaricati di stimare i beni delle procedure esecutive e concorsuali nonché i soggetti incaricati dell'attività di custodia, compresi i curatori fallimentari, sono invitati a soprassedere, fino a nuovo ordine, da tutte le attività che implichino qualsiasi forma di spostamento delle persone fisiche, a partire dagli accessi agli immobili e presso gli uffici pubblici, fino alla gestione delle visite dei beni da parte di potenziali offerenti.
L'attuazione degli ordini di liberazione è sospesa nelle procedure esecutive e fallimentari fino a nuovo ordine.
La consegna degli immobili agli aggiudicatari da parte dei custodi è pure sospesa fino a nuovo ordine salvo improrogabili esigenze abitative o produttive rappresentate dagli aggiudicatari e sempre che la situazione dei luoghi consenta il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.
Essendo sospesi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per i depositi degli elaborati peritali e per le relazioni dei custodi.

ASTE E ATTIVITA' DEI DELEGATI ALLA VENDITA
Sono sospese, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 11 del 2020 tutte le vendite fissate dalla sua entrata in vigore sino al 22 marzo 2020.
Per le procedure per le quali la data di presentazione delle offerte sia scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2020, il delegato procederà ad un differimento successivo alla data del 31 maggio 2020 dell'apertura delle buste e della gara sull'offerta più alta. All'apertura delle buste si terrà la gara tra gli offerenti. La data di differimento degli adempimenti in questione verrà comunicata alle parti e gli offerenti avranno cura di informarsi della presso lo studio del delegato della data del differimento. Ove l'offerente lo richieda, il delegato procederà, non appena possibile, alla restituzione delle cauzioni se versate a mezzo di assegno circolare e quanto prima se versate a mezzo bonifico bancario. In difetto l'offerta resterà ferma.
In ipotesi in cui la pubblicazione dell'avviso sia già avvenuta, ma i termini per le offerte non siano ancora spirati e scadano entro il 22 marzo 2020, le aste ben potranno essere differite a far tempo dal 31 maggio 2020, con riapertura dei termini per il deposito delle offerte. Il delegato comunicherà al PVP il provvedimento utilizzando l'evento "sospensione" indicando nel campo note la motivazione, perché tecnicamente consente di mantenere sul Portale la visibilità della inserzione per altri 60 giorni, procedendo al pagamento del relativo contributo. Qualora siano già state presentate offerte, il delegato, in ogni caso procederà quanto prima alla restituzione delle cauzioni versate a mezzo bonifico bancario, e non appena possibile se versate a mezzo di assegno circolare. Le offerte pervenute, in caso di fissazione di nuove aste non possono essere tenute ferme in quanto tecnicamente il sistema - in ipotesi di fissazione di nuova asta - consente la partecipazione solo a chi abbia presentato l'offerta e non riesce a "salvare" l'offerta presentata per un'asta precedente.
Ogni nuova vendita per la quale non sia già avvenuta la pubblicazione verrà auspicabilmente fissata solo a far tempo dal 31 maggio 2020. Si valuti, infatti, che le misure necessariamente adottate dalle autorità preposte per il contenimento del contagio rendono prudente una stasi delle vendite forzate affinché il mercato non risulti oltremodo condizionato dall'emergenza in atto. I giudici della Sezione valuteranno nelle prossime settimane se opportuno per favorire il più rapidamente possibile una ripresa del mercato- non appena sarà consentito accedere agli immobili in vendita - di disporre le vendite telematiche pure (non più miste) per azzerare i contatti personali in sede di esperimento di vendita.
Essendo sospesi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per i depositi delle relazioni iniziali, periodiche e finali dei delegati alla vendita. Sono altresì sospesi i termini per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione.
I decreti di trasferimento, che sino ad ora erano depositati in cartaceo in cancelleria, potranno altresì essere depositati in via telematica come allegati ad un documento di deposito, in formato.rtf. Si segnala tuttavia che non potrà essere assicurato per il momento neppure per questi una tempestiva evasione, operando la cancelleria delle esecuzioni immobiliari con personale più che dimezzato. Ove non vi siano ragioni di urgenza si invita in ogni caso dall'astenersi dal deposito delle bozze dei decreti di trasferimento, attese le ulteriori attività di accesso ai pubblici uffici che l'emissione dei decreti di trasferimento comporta per i delegati e che al momento dovrebbero essere limitate al minimo per esigenze sanitarie. Ove vi siano ragioni di urgenza (es.mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i delegati sono invitati a segnalare l'urgenza in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella).
Approvazione progetti di distribuzione: Sono rinviate d'ufficio dai delegati le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione fissate sino al 22 marzo 2020 ai sensi dell'art.1 del Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 a data successiva al 31.5.2020.
Sempre al fine di ridurre i rischi di esposizione al virus, le parti che non intendano formulare osservazioni ai progetti di distribuzione redatti ex art.596 c.p.c. sono invitate a valutare l'opportunità di non presenziare alle udienze fissate davanti ai delegati. I progetti si intenderanno approvati a mente dell'art.597 c.p.c.

CONVERSIONE DEI PIGNORAMENTI
Essendo sospesi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per i versamenti da effettuarsi nelle procedure di conversione del pignoramento, sia che il pagamento sia stato previsto a mezzo di libretto bancario che a mezzo di c/c.

PROCEDURE CONCORSUALI
Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art.84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedere se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva quantomeno al 22.3.2020.
Le convocazioni del comitato dei creditori, se necessarie ed urgenti, in questo periodo di emergenza sanitaria, dovranno essere disposte in videoconferenza o tramite call conferenze.
Per le attività liquidatorie poste in essere in seno alle procedure concorsuali devono essere rispettate, per quanto compatibili, le disposizioni dettate più sopra per le procedure esecutive immobiliari.
Nell'ambito delle vendite attuate ai sensi dell'art.107 I co. l.fall., ove sia già intervenuta l'aggiudicazione, sono da intendersi sospesi i termini per la fissazione del rogito notarile che andrà differito- salvo oggettive urgenze- dopo il 1 settembre 2020.
Essendo sospesi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (quindi tutti i procedimenti civili e penali in genere), sono da intendersi sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per i depositi del programma di liquidazione e delle relazioni iniziali e dei rendiconti periodici dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari straordinari.
Mandati di pagamento: in attesa di sperimentare la trasmissione diretta tramite consolle dei mandati di pagamento agli Istituti di Credito - trattandosi di modalità ancora non operativa - i curatori sono invitati a non presentarsi in Cancelleria per richiedere copia conforme del mandati ma a presentare istanza affinchè la Cancelleria provveda alla trasmissione via pec alla banca di copia conforme dei mandati ai sensi dell'art.34 l.fall., comunicando l'indirizzo pec della filiale della Banca a cui i mandati dovranno essere trasmessi. Tale istanza dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta procedureconcorsuali.tribunale.bergamo@giustizia.it.
In genere qualsiasi istanza che i professionisti avrebbero inteso avanzare alla cancelleria recandosi personalmente in Tribunale si invita a formalizzarla via mail all'indirizzo di posta procedureconcorsuali.tribunale.bergamo@giustizia.it.
Nelle procedure di concordato preventivo in bianco sempre ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto indicato sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per il deposito della documentazione di cui all'art161 l.fall., fermi gli obblighi informativi di cui all'VIII comma della norma indicata.
Sono altresì sospesi i termini per le modifiche delle domande di concordato e per il deposito delle relazioni ex art.172 l.fall. e le adunanze dei creditori dovranno essere opportunamente differite in maniera tale da consentire il rispetto del termine fissato dalla legge a ritroso prima dell'adunanza.
Ai sensi della disposizione richiamata, per i concordati preventivi con votazioni in corso, a norma dell'art.178 IV co.l.fall., al 9.3.2020 i termini di 20 giorni per le adesioni alle proposte di concordato sono sospesi e rincominciano a decorrere a far data dal 23.3.2020.

DEPOSITI TELEMATICI
In ragione delle difficoltà di tutte le Cancellerie del Tribunale di Bergamo nell'evasione tempestiva dei depositi sia dei magistrati che degli atti provenienti dall'esterno (avvocati e professionisti), si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente non differibili, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili.

COLLOQUI CON I PROFESSIONISTI
I colloqui tra i professionisti e i giudici della Sezione sono momentaneamente sospesi ma i giudici restano a disposizione dei professionisti per ogni necessità di confronto via mail o via skype.

PREVISIONE TEMPORALE
Ove per il protrarsi dell'emergenza sanitaria, l'art.1 del Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 che prevede rinvii d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento fosse prorogato -senza modifiche circa l'ambito di applicazione- le disposizioni impartite sono da intendersi operative per l'ulteriore periodo che sarà previsto.
Si dispone la comunicazione urgente del presente ordine di servizio al Presidente del Tribunale, a tutte le Cancellerie del Tribunale di Bergamo, ai magistrati anche onorari della Seconda Sezione, agli Ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, notai, geometri, architetti, ingegneri.

Si dispone altresì pubblicazione urgente sul sito internet del Tribunale.
Bergamo, 11 marzo 2020
Il Presidente della Seconda Sezione Civile
Dott. Laura De Simone


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