E’ revocabile il pagamento eseguito dalla fallita, per compenso professionale maturato in favore di altra società partecipata dagli stessi soci
Pubblicato il 26/09/15 16:12 [Doc.739]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 24 luglio 2015 n.1013 - dr. Bernardi
E’ revocabile ai sensi dell’art. 64 l. fall. quale atto a titolo gratuito il pagamento eseguito nel biennio precedente dalla società poi fallita, in riferimento a prestazione d’opera professionale prestata dal creditore beneficiario in favore di altra società partecipata dalla medesima compagine sociale; invero, il carattere oneroso del pagamento - rientrante in tal caso nella previsione dell’art. 67 l. fall. - può essere affermato solo quando il terzo (fallito) risulti obbligato direttamente al pagamento (per esempio, in qualità di fideiussore o più in generale di coobbligato).
Per sottrarsi agli effetti della pronuncia ex art. 64 l. fall., l’accipiens ha l’onere di dimostrare la natura onerosa della causa del pagamento a favore di altri, in base alle circostanze concrete (v. Cass. 2011/22518); non può intendersi superata la presunzione della natura gratuita del pagamento dalla mera esistenza di rapporti tra le due società e dal fatto che la compagine societaria di entrambe per la maggior parte comune.


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