La Corte dichiara irricevibili due domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti le misure polacche del 2017 che istituiscono un regime di procedimento disciplinare nei confronti dei giudici
Pubblicato il 04/04/20 00:00 [Doc.7417]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 35/20

Lussemburgo, 26 marzo 2020
Sentenza nelle cause riunite C-558/18 e C-563/18 Miasto ?owicz e Prokurator Generalny

Il fatto che un giudice nazionale abbia posto una questione pregiudiziale, pur rivelatasi irricevibile, non può tuttavia condurre a procedimenti disciplinari nei suoi confronti Nella sentenza Miasto ?owicz et Prokurator Generalny (cause riunite C-558/18 e C-563/18), pronunciata il 26 marzo 2020, la Corte, riunita in formazione di Grande Sezione, ha dichiarato irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal tribunale regionale di ?ód? (Polonia) e dal tribunale regionale di Varsavia (Polonia). Mediante tali due domande, i giudici del rinvio hanno posto alla Corte, in sostanza, la questione della conformità della nuova normativa polacca riguardante il regime disciplinare dei giudici con il diritto dei singoli a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
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