La sospensione ex art. 83 DL 18/2020 "Cura Italia" si applica a tutti i termini della procedura di concordato preventivo
Pubblicato il 09/04/20 06:10 [Doc.7448]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 2 aprile 2020 - pres. Miconi est. Rossi

La sospensione ex art. 83 DL 18/2020 "Cura Italia" si applica a tutti i termini della procedura di concordato preventivo

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato Preventivo c.d. con riserva - Termini - Sospensione ex art. 83 DL 18/2020 - Ricorrenza - Condizioni

La sospensione dei termini di cui all'art. 83 co. 1 DL n. 18/2020 si applica anche al decorso di ogni termine previsto nell'ambito della procedura di concordato preventivo, attesa la prevalenza della normativa dettata dal citato art. 83 rispetto alla eventuale dichiarazione resa ex art. 92 Ord. Giud., in assenza di particolari ragioni di urgenza segnalate dal creditore procedente.





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