Sussiste la giurisdizione del giudice italiano – foro territoriale del luogo ove si è aperto il fallimento - per l’azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore contro società avente sede all’estero.
Pubblicato il 09/10/15 11:22 [Doc.749]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini – 16 settembre 2015 - Giudice dr. Monaco

In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., esperita dalla Curatela nei confronti di società avente sede nella Repubblica di San Marino, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano a norma dell’art. 3 secondo comma, ultima parte, L. 218/1995 – essendo le azioni fallimentari rientranti tra le materie escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxellese del 1968 -, in forza dei criterio di collegamento stabiliti per la competenza per territorio.
In particolare, con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare, detta competenza si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento, per cui va individuato il giudice fornito di giurisdizione in quello che ha emesso la sentenza di fallimento, tanto ai sensi dell’art. 20 c.p.c., essendo il domicilio del curatore il luogo di adempimento dell’obbligazione restitutoria fatta valere con detta azione, quanto ai sensi dell’art. 24 l. fall. che attribuisce a quel giudice la competenza a conoscere di tutte le azioni derivanti dal fallimento (cfr. Sez. Un. n. 17912/2002 e 2692/2007; Cass. n. 8745/2001).


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