Sussiste la giurisdizione del giudice italiano â foro territoriale del luogo ove si è aperto il fallimento - per lâazione revocatoria fallimentare promossa dal curatore contro società avente sede allâestero.
Pubblicato il 09/10/15 11:22 [Doc.749]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Rimini â 16 settembre 2015 - Giudice dr. Monaco
In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., esperita dalla Curatela nei confronti di società avente sede nella Repubblica di San Marino, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano a norma dellâart. 3 secondo comma, ultima parte, L. 218/1995 â essendo le azioni fallimentari rientranti tra le materie escluse dallâambito di applicazione della Convenzione di Bruxellese del 1968 -, in forza dei criterio di collegamento stabiliti per la competenza per territorio.
In particolare, con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare, detta competenza si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento, per cui va individuato il giudice fornito di giurisdizione in quello che ha emesso la sentenza di fallimento, tanto ai sensi dellâart. 20 c.p.c., essendo il domicilio del curatore il luogo di adempimento dellâobbligazione restitutoria fatta valere con detta azione, quanto ai sensi dellâart. 24 l. fall. che attribuisce a quel giudice la competenza a conoscere di tutte le azioni derivanti dal fallimento (cfr. Sez. Un. n. 17912/2002 e 2692/2007; Cass. n. 8745/2001).
© Riproduzione Riservata