Nozioni di “programma” e di “servizio di media audiovisivo", Inclusione di filmati di breve durata in una sezione del sito di un quotidiano disponibile su Internet
Pubblicato il 22/10/15 09:22 [Doc.757]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Giustiza UE 21 ottobre 2015

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Nozioni di “programma” e di “servizio di media audiovisivo” – Determinazione dell’obiettivo principale di un servizio di media audiovisivo – Comparabilità del servizio alla radiodiffusione televisiva – Inclusione di filmati di breve durata in una sezione del sito di un quotidiano disponibile su Internet

La nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), deve essere nterpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio.


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