La strana storia della notifica via PEC delle copie informatiche (dopo la l. 132/2015) - Alberto Mazza
Pubblicato il 25/10/15 16:36 [Doc.760]
di ProcessoCivileTelematico.it


Con la conversione in legge del d.l. n. 83/2015 ad opera della l. 6 agosto 2015, n. 132, il legislatore ha modificato l'art. 16-undecies, c. 3, d.l. n. 179/2012, in tema di attestazione di conformità delle copie informatiche effettuata su documento informatico separato, rinviando ad apposite specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per quanto riguarda l'individuazione della copia cui si riferisce l'attestazione stessa.
In attesa della pubblicazione delle specifiche tecniche, la nuova formulazione della norma sembra incidere sulla possibilità di effettuare notifiche via posta elettronica certificata di copie informatiche. Se la copia informatica è destinata alla notifica, infatti, l'inciso finale del terzo comma stabilisce che l'attestazione di conformità va inserita nella relazione di notificazione e, dunque, in un documento separato. In mancanza delle suddette specifiche non si potrebbe, dunque, effettuare l'attestazione di conformità. Una lettura dell'art. 16-undecies nel suo complesso sembrerebbe, al contrario, suggerire conclusioni diverse, almeno per quanto riguarda le copie informatiche di originali informatici.

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