Covid-19: mancato deposito della nota scritta equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza
Pubblicato il 30/05/20 12:41 [Doc.7651]
di Redazione IL CASO.it


Processo civile - Mancato deposito della nota scritta equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza - Art. 309 c.p.c.

Non vi è ragione per ritenere che norme generali del processo civile di primo grado, quali sono gli artt. 181 e 309 c.p.c., non debbano trovare applicazione (con i necessari adattamenti quanto alla individuazione dei presupposti di fatto) quando le udienze civili, al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e così delle doverose precauzioni imposte dall'emergenza epidemiologica, si svolgano secondo le modalità alternative e protette di cui al citato art. 83, 7° co., lett. h) o f) ma pur sempre in conformità ai principi generali del processo civile.

Una diversa lettura porterebbe ad una interpretazione non coerente con i tratti distintivi del processo civile (dovrebbe in altri termini concludersi nel senso che la causa deve proseguire anche se le parti non vi abbiano più interesse) e del tutto irragionevole nel contesto di un'emergenza, che impone invece di contenere gli effetti dell'epidemia sull'attività giudiziaria e così di evitare attività inutili perché non più sorrette dall'interesse delle parti e che andrebbero a discapito della trattazione delle altre cause.


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