Validità dell'atto di compravendita di immobile abusivo costruito ante 1967
Pubblicato il 04/11/15 10:30 [Doc.773]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, ordinanza, 16 settembre 2015 – Giudice Antonio Perinelli

Compravendita – Immobile abusivo ante 1967 – Validità.

Gli atti inter vivos aventi per oggetto diritti reali – esclusi quelli di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali di garanzia ovvero di servitù relative ad edifici – riguardanti edifici la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, cioè l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati, se in essi non risultano indicati, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire, ovvero del permesso rilasciato in sanatoria. Tale disciplina, contenuta nell’art. 17 della legge 47/1985 e poi confluita nell’art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico dell’edilizia), non è applicabile agli immobili costruiti prima del 1967, per i quali l’art. 40, comma 2, della legge 47/1985, in luogo della suddetta dichiarazione in atto dell’alienante, richiede solo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1º settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.


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