Nel periodo tra il licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite
Pubblicato il 27/06/20 00:00 [Doc.7778]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 76/20
Lussemburgo, 25 giugno 2020

Sentenza nelle cause riunite C-762/18 QH/Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e C-37/19 CV/Iccrea Banca SpA

Un lavoratore ha diritto, per il periodo compreso tra il suo licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione nel precedente posto di lavoro, alle ferie annuali retribuite oppure, alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a un'indennità sostitutiva di tali ferie non godute

Qualora, nel corso di tale periodo, il lavoratore abbia occupato un nuovo posto di lavoro, egli potrà far valere i diritti corrispondenti al periodo durante il quale ha occupato detto posto unicamente nei confronti del nuovo datore di lavoro


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