Omesso versamento della cauzione, atti di frode, partecipazione del professionista e prededuzione
Pubblicato il 06/07/20 00:00 [Doc.7807]
di Redazione IL CASO.it


La funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come appunto in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, co. 2 n. 4) legge fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista.

Affinché il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura possa essere equiparato al compimento di atti di frode e la conseguente revoca dell'ammissione al concordato possa travolgere anche la prededucibilità del credito del professionista, occorre che sia inequivocabilmente accertata la "partecipatio fraudis" di quest'ultimo all'atto fraudolento del debitore.


© Riproduzione Riservata