Sovraindebitamento: nella liquidazione il debitore privo di lavoro non può ottenere somme dall'esecuzione forzata
Pubblicato il 06/07/20 08:25 [Doc.7809]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 18 maggio 2020 - est. Silvia Rossi

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini

Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio - Assegnazione di somme liquide al debitore in mancanza di mezzi di sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 47 l. fall. - Esclusione

L'art. 47 l. fall., alla stregua del quale "se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia", non è applicabile analogicamente alla procedura di liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012 sia perché, da un lato, il tenore letterale della norma fa riferimento a circostanze sopravvenute al fallimento sia perché, dall'altro, il tenore letterale dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. e) l. 3/2012 è tale per cui l'utilizzo di beni di proprietà dell'istante deve intendersi temporaneo e non pregiudizievole per il conferimento nella procedura del bene oggetto di liquidazione.

(Fattispecie in cui, essendo privo di occupazione lavorativa ed ai fini del proprio sostentamento, il sovraindebitato richiedeva di poter beneficiare di somme derivanti dal ricavato dell'esecuzione immobiliare avente ad oggetto un proprio bene immobile, conclusa con il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario intervenuto poco prima del deposito della domanda di liquidazione del patrimonio).


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