Selezione degli embrioni e legge 40 del 2004
Pubblicato il 11/11/15 16:14 [Doc.784]
di


Corte Cost., sentenza 11 novembre 2015 n. 229 (Pres. Criscuolo, est. Morelli)

Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione sugli embrioni umani - Divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni - Configurazione della violazione del divieto quale fattispecie di reato. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto della crioconservazione e della soppressione di embrioni - Configurazione della violazione del divieto quale fattispecie di reato

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche.

A cura di Giuseppe Buffone


© Riproduzione Riservata