Le decisioni dell'ABF - Buoni fruttiferi postali: La prescrizione.
Pubblicato il 01/08/20 00:00 [Doc.7894]
di BANCA D'ITALIA


Il Collegio di coordinamento si è inoltre occupato in due occasioni della prescrizione del diritto al rimborso di buoni fruttiferi postali "a termine"24. In un ricorso avente ad oggetto buoni della serie AA2, in cui il cliente contestava la prescrizione opposta dall'intermediario per rigettare la sua richiesta di rimborso, l'Arbitro ha ricordato la norma generale in base alla quale i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo25. Ha poi osservato che occorre tenere conto del decreto ministeriale di emissione dei buoni della serie AA2, che ne regola la scadenza, poiché è da tale data che inizia a decorrere la prescrizione. Tale decreto dispone che i buoni della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, "al termine del settimo anno successivo a quello di emissione"26: a giudizio dell'ABF la data di scadenza dei titoli, da cui decorre la prescrizione, va dunque individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione. Il Collegio di coordinamento ha quindi accolto il ricorso, rilevando che la prescrizione dei buoni non era ancora maturata quando il cliente ne aveva domandato il rimborso.
Anche nell'altro caso esaminato dal Collegio di coordinamento il cliente chiedeva il rimborso di buoni per i quali l'intermediario aveva eccepito la prescrizione; il cliente contestava in particolare che al momento della sottoscrizione non gli era stato consegnato il foglio informativo con le caratteristiche dell'investimento, tra le quali la scadenza dei titoli. L'Arbitro ha chiarito che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto del cliente alla liquidazione del buono; ha inoltre osservato che un buon risparmiatore dovrebbe informarsi di un elemento fondamentale quale la durata della tipologia di risparmio scelta, mentre il cliente non si era informato né al momento della sottoscrizione dei buoni né successivamente. Ha pertanto rigettato il ricorso, precisando comunque che, in caso di specifica richiesta del cliente e ricorrendo le necessarie condizioni, l'omessa consegna del foglio informativo può rilevare per la responsabilità dell'intermediario.

Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/


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