Contabilita’ e rendicontazione annuale dei condomini
Pubblicato il 16/11/15 08:36 [Doc.791]
di Redazione IL CASO.it


Le nuove disposizioni in materia di amministrazione, contabilità e gestione del Condominio, ex artt. 1129, 1130 e 1131 bis c.c., impongono, tra gli altri, nuove previsioni per la contabilità e per la rendicontazione annuale.
La redazione di un rendiconto annuale della gestione comporta:
* la tenuta un registro di contabilità, in cui sono annotate tutte le entrate e le uscite del Condominio, con precisazione che tutte le somme ricevute ed erogate a terzi devono obbligatoriamente transitare su un apposito separato conto corrente intestato al Condominio;
* la redazione di un riepilogo finanziario, costituito dal conto finanziario, quale sintesi delle entrate e delle uscite, e dalla situazione patrimoniale, quale sintesi delle disponibilità, dei crediti e dei debiti;
* la redazione della nota di accompagnamento sintetica esplicativa della gestione annuale;
* la redazione di prospetti di ripartizione delle spese a consuntivo ed a preventivo.
Il registro di contabilità ed il conto finanziario impongono l’adozione del criterio di cassa, mentre il rendiconto consuntivo economico, così pure quello preventivo, il criterio di competenza, quale base dei piani di riparto, in più la situazione patrimoniale deve tener conto della competenza delle spese e dei ricavi, questi ultimi dati dagli addebiti effettuati e da effettuare ai condomini.
Ogni fine anno, le entrate e le uscite annotate sul registro di contabilità, che corrispondono a quelle dell’estratto conto bancario, saranno così esposte sinteticamente nel conto finanziario, evidenziando il saldo iniziale del conto corrente, gli incassi e le uscite per tipologia di voce, e la differenza che non potrà che essere quella pari al saldo del conto corrente a fine anno (principio di cassa).
Sarà poi redatto il rendiconto consuntivo a dimostrazione delle spese sostenute, precisando ed includendo pure quelle di competenza dell’anno, anche se non pagate, e dei ricavi (addebiti a condomini, incassati o meno), riportando il saldo di conto corrente dell’anno precedente, per ottenere così l’avanzo od il disavanzo di gestione, che dovrà coincidere con il saldo a credito/a debito del piano di riparto.
La rendicontazione annuale condominiale, così come sopra prospettata, potrà consentire una consapevole ed informata votazione assembleare di approvazione, unitamente alla possibilità di verifica della corretta tenuta della contabilità, della documentazione bancaria e di spesa, e dei criteri adottati di ripartizione delle spese, sulla base di idonee ed incontestate tabelle millesimali approvate dall’assemblea.
Desenzano del Garda, li 13 novembre 2015

A cura di :
STUDIO GIORGIO STEFANO ALESSI
Dottore Commercialista
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