Coordinamento tra il procedimento di AIA e il procedimento di bonifica ad opera del soggetto non responsabile.
Pubblicato il 16/11/15 20:05 [Doc.793]
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La sentenza del TAR Lombardia n. 1020 del 2015 è di particolare interesse in quanto affronta innumerevoli tematiche della materia ambientale, ex D.lgs 152/2006, tra le quali il rapporto che sussiste tra la valutazioni di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), la classificazione urbanistica di un’area per la corretta individuazione della tabella in base alla quale sono misurate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per graduare un’eventuale bonifica. In particolar modo la Corte si promuove di regolare il rapporto che intercorre tra il procedimento per l’acquisizione dell’AIA e quello per l’ottemperamento di una bonifica di un sito ad opera di un soggetto non responsabile della contaminazione. I due istituti, non essendo coordinati in alcun modo da specifica legge o regolamento, avevano trovato difficoltà di applicazione quando, nel caso corrente, era stata richiesta la garanzia del rilascio di un’autorizzazione AIA per un’attività su un fondo che necessitava di un intervento di bonifica per una contaminazione di responsabilità non del proponente, ma di un terzo non identificabile. La Corte è riuscita ad individuare il corretto bilanciamento degli interessi tra le parti ritenendo doveroso da parte della PA l’esame di una collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto in quei casi in cui l’intervento di quest’ultimo sia sostenibile e possa far risparmiare risorse economiche.
“La procedura di AIA si deve fare carico del problema della bonifica. Non è corretta la pregiudiziale sulla bonifica senza garantire rilascio AIA”.
Nell’ipotesi contraria in cui la Regione si dichiari non in condizione di concludere il procedimento domandato di coordinamento fra bonifica e rilascio autorizzazione AIA, il risultato non è la compressione di un diritto alla conclusione del procedimento, ma solo il diniego ad un tipo di conclusione gradita dalla ricorrente.

Dott. Edoardo Giusti


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