Un servizio che mette in collegamento diretto, mediante un'applicazione elettronica, clienti e tassisti, costituisce un servizio della società dell'informazione
Pubblicato il 11/09/20 08:34 [Doc.8058]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 102/20
Lussemburgo, 10 settembre 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-62/19 Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorial? Municipiul Bucure?ti prin Primar General et Consiliul General al Municipiului Bucure?ti

Secondo l'avvocato generale Szpunar, un servizio che mette in collegamento diretto, mediante un'applicazione elettronica, clienti e tassisti, costituisce un servizio della società dell'informazione

Tale servizio non dev'essere indissolubilmente legato al servizio di trasporto mediante taxi cosicché non ne è parte integrante La S.C. Star Taxi App SRL, società con sede a Bucarest (Romania), gestisce un'applicazione per smartphone che mette in collegamento diretto gli utenti di servizi di taxi con i tassisti. Tale applicazione consente di effettuare una ricerca che fa apparire un elenco di tassisti disponibili ad effettuare una corsa. Il cliente è allora libero di scegliere un conducente tra essi. Tale società non trasmette le richieste ai tassisti e non fissa il prezzo della corsa, la quale è pagata direttamente al conducente al termine di essa. Il 19 dicembre 2017 il Consiglio comunale di Bucarest ha adottato la delibera n. 626/2017, che ha esteso la portata dell'obbligo di chiedere un'autorizzazione per la cosiddetta attività di «dispatching» ai gestori di applicazioni informatiche come la Star Taxi App. Per aver violato tale normativa, la Star Taxi App si è vista infliggere un'ammenda di 4 500 lei rumeni (RON) (circa EUR 929). Ritenendo che la sua attività costituisca un servizio della società dell'informazione al quale si applica il principio dell'assenza di autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva sul commercio elettronico 1 , la Star Taxi App ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Bucure?ti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) avente ad oggetto l'annullamento della delibera n. 626/2017. Ciò premesso, il Tribunalul Bucuresti chiede alla Corte di giustizia in particolare se un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un'applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisca un «servizio della società dell'informazione». In caso di risposta affermativa, esso chiede alla Corte di effettuare una valutazione della validità della delibera n. 626/2017 alla luce di talune disposizioni del diritto dell'Unione 2 . Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Maciej Szpunar osserva, anzitutto, che il servizio proposto dalla Star Taxi App corrisponde alla definizione di servizio della società dell'informazione di cui alla direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale servizio è prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. L'avvocato generale ricorda tuttavia che, secondo la giurisprudenza 3 della Corte, si può ritenere che un servizio non rientri nella nozione di «servizio della società dell'informazione», sebbene esso 1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico) (GU 2000, L 178, pagg. 1). 2 Articoli 3 e 4 della direttiva 2000/31, articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pagg. 36), nonché articolo 56 TFUE. 3 Sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, punto 35, v. altresì comunicato stampa n. 136/17). presenti le caratteristiche di cui alla definizione. Tale ipotesi ricorre in particolare quando la prestazione effettuata per via elettronica è indissolubilmente legata a un'altra prestazione che costituisce la prestazione principale e che non è effettuata per via elettronica, come un servizio di trasporto. Secondo la Corte, tale legame indissolubile è caratterizzato dal fatto che il fornitore della prestazione effettuata per via elettronica controlla gli aspetti essenziali dell'altra prestazione, inclusa la selezione dei fornitori di quest'ultima. L'avvocato generale esamina la situazione della Star Taxi App e osserva che quest'ultima non ha necessità di assumere i tassisti e non esercita un controllo né un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei servizi di trasporto da parte dei tassisti. A differenza di altri servizi analoghi, come Uber, il servizio fornito dalla Star Taxi App viene ad aggiungersi a un servizio di trasporto mediante taxi già esistente e organizzato. Il ruolo della Star Taxi App si limita quindi a quello di prestatore esterno di un servizio accessorio, utile ma non essenziale per l'efficacia del servizio principale, che è quello di trasporto. L'avvocato generale procede poi all'analisi della delibera n. 626/2017 alla luce del diritto dell'Unione. La direttiva sul commercio elettronico vieta agli Stati membri di sottoporre l'accesso all'attività di prestazione di un servizio della società dell'informazione ed il suo esercizio ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. L'avvocato generale osserva tuttavia che tale divieto non concerne i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione, come nel caso di specie. Tale constatazione è tuttavia subordinata alla condizione che i servizi ai quali si applica il sistema di autorizzazione esistente, che non sono forniti per via elettronica, ed i servizi della società dell'informazione ai quali detto sistema è esteso siano effettivamente equivalenti economicamente. La direttiva 2006/123 4 autorizza, a talune condizioni, gli Stati membri, a sottoporre l'accesso ad un'attività di servizio ad un simile regime. Tali condizioni sono: il carattere non discriminatorio del regime, la sua giustificazione per un motivo imperativo di interesse generale e l'assenza di misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso obiettivo. In proposito, l'avvocato generale considera che spetterà al giudice del rinvio verificare se sussistano motivi imperativi di interesse generale che giustifichino il regime di autorizzazione dei servizi di «dispatching» di taxi. L'avvocato generale precisa tuttavia che un regime di autorizzazione non si basa su criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse generale qualora il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio preso in considerazione dal richiedente. L'avvocato generale conclude, anzitutto, che un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un'applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un servizio della società dell'informazione qualora tale servizio non sia indissolubilmente legato al servizio di trasporto mediante taxi cosicché non ne è parte integrante. Egli conclude, poi, che la direttiva sul commercio elettronico non osta all'applicazione, nei confronti di un prestatore di un servizio della società dell'informazione, di un sistema di autorizzazione applicabile a prestatori di servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell'informazione. L'avvocato generale afferma infine che la direttiva 2006/123 osta all'applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest'ultimo non sia conforme ai criteri sanciti in tale testo normativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 4 Articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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