La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di cui al d.l. n. 18/2020 non si applica all'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.
Pubblicato il 24/09/20 09:45 [Doc.8110]
di ineXecutivis, Rivista Telematica dell'Esecuzione Forzata
A seguito della modifica di cui all'art. 17 bis, co. 1, d.l. n. 34/2020, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di cui all'art. 103, co. 6, d.l. n. 18/2020 non si applica all'attuazione dell'ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c., ciò rispondendo (anche) alla imprescindibile esigenza sistematica di tutela dell'aggiudicatario consacrata dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c.
Massime giurisprudenziali
Giurisprudenza di Merito: Tribunale, Bari, 24 luglio 2020 - est. Cutolo
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