Locazioni: nullità dell'accordo integrativo concluso 'a latere' del contratto di locazione
Pubblicato il 20/10/20 09:10 [Doc.8197]
di Redazione IL CASO.it


In tema di locazioni non abitative l'accordo integrativo concluso tra locatore e conduttore, a latere del contratto di locazione, volto a far ottenere al locatore un canone maggiorato rispetto a quello previsto nel contratto di locazione, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. e 79, comma 1, L. n. 392/1978 in quanto volto ad eludere la normativa di natura tributaria che deve ormai ritenersi norma imperativa. Tale nullità deve ritenersi colpisca anche i negozi stipulati antecedentemente l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004 - disposizione normativa che ha sancito la nullità dei contratti non registrati - e ciò in base all'evoluzione ermeneutica delle norme tributarie a cui deve riconoscersi ormai natura imperativa.


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