Revoca del concordato preventivo per inidoneità dell'attestazione in ordine al rango privilegiato dei crediti
Pubblicato il 23/10/20 00:00 [Doc.8209]
di Redazione IL CASO.it


Il concordato preventivo è revocabile ex art. 173, comma 3, ultimo inciso, l. fall., per difetto dei presupposti di ammissibilità, qualora nella relazione dell'attestatore manchi l'analisi delle variabili connesse al possibile rango prelatizio dei crediti garantiti da Mediocredito, trattandosi di aspetto idoneo ad incidere sull'entità dei risultati conseguibili e a condizionare la fattibilità della soluzione concordataria.

Il concordato preventivo è revocabile ai sensi dell'art. 173, ult. co., l. fall., difettando delle condizioni di ammissibilità, ove l'attestazione si palesi lacunosa e inattendibile in quanto ometta di soffermarsi sui possibili eventi futuri connessi all'entità del monte crediti privilegiato, anche sub specie di potenziale esito sfavorevole alla procedura del contenzioso che lo riguardi.


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