Inammissibilità della compensazione fallimentare fra crediti sorti dopo il ricorso di concordato preventivo 'con riserva' e crediti sorti precedentemente
Pubblicato il 28/10/20 07:06 [Doc.8232]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura della Dott.ssa Grazia Creni.

Nell'ipotesi in cui al concordato preventivo "con riserva" faccia seguito la dichiarazione di fallimento della società debitrice, trovandosi in presenza di un fenomeno di consecuzione di procedure concorsuali, non è ammissibile la compensazione fra due crediti, di cui uno sorto dopo il deposito della domanda di concordato preventivo "in bianco" e l'altro precedentemente.


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