I costi connessi alla polizia stradale non possono essere computati per calcolare i pedaggi per l'uso della rete stradale transeuropea da parte degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
Pubblicato il 31/10/20 00:00 [Doc.8241]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 133/20
Lussemburgo, 28 ottobre 2020
Sentenza nella causa C-321/19 BY e CZ / Bundesrepublick Deutschland

I costi connessi alla polizia stradale non possono essere computati per calcolare i pedaggi per l'uso della rete stradale transeuropea da parte degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada

Tali costi non rientrano nei costi d'infrastruttura in base ai quali deve essere calcolata l'aliquota di pedaggio BY e CZ gestivano una società di diritto polacco che esercitava attività di trasporto su strada in particolare nel territorio tedesco. In tale qualità, BY e CZ hanno pagato, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 18 luglio 2011, l'importo complessivo di 12 420,53 euro per l'uso delle autostrade federali tedesche. BY e CZ, ritenendo che le modalità per il calcolo dei pedaggi che hanno dovuto pagare abbiano condotto, in violazione del diritto dell'Unione, a stabilire un onere finanziario eccessivo, hanno proposto dinanzi ai giudici tedeschi un ricorso diretto a ottenere il rimborso dei pedaggi in questione. Adito della controversia in sede di appello, l'Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania) chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se la circostanza che i costi connessi alla polizia stradale siano stati inclusi nel calcolo dei pedaggi controversi integri una violazione della direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture1 . Con la sua odierna sentenza la Corte dichiara innanzitutto che la direttiva impartisce agli Stati membri che introducono o mantengono pedaggi sulla rete stradale transeuropea un obbligo preciso e incondizionato di determinare i livelli tali pedaggi tenendo conto unicamente dei costi di infrastruttura, ossia i costi di costruzione, di esercizio, di manutenzione e di sviluppo della rete di infrastruttura di cui trattasi. Di conseguenza, un singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali quest'obbligo contro lo Stato membro qualora quest'ultimo non lo abbia rispettato o lo abbia trasposto in modo non corretto. Inoltre, nell'ottica di chiarire se i costi connessi alla polizia stradale rientrino nella nozione di «costi di esercizio» e possano, per questo motivo, essere ricompresi nel calcolo dei pedaggi, la Corte rileva che tale nozione si riferisce ai costi derivanti dall'esercizio dell'infrastruttura di cui trattasi. Orbene, le attività di polizia rientrano nella responsabilità dello Stato che agisce nell'esercizio delle sue prerogative di potere pubblico e non in quanto operatore dell'infrastruttura stradale. Di conseguenza, i costi connessi alla polizia stradale non possono essere considerati come costi di esercizio di cui alla direttiva. Quanto alla circostanza che, nel caso di specie, il fatto di computare costi connessi alla polizia stradale comporti un superamento relativamente esiguo, nell'ordine del 3,8% o del 6%, dei costi di 1 Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU 1999, L 187, pag. 42), come modificata dalla direttiva 2006/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (GU 2006, L 157, pag. 8). www.curia.europa.eu infrastruttura, la Corte statuisce che la direttiva osta a qualsiasi superamento dei costi d'infrastruttura che risulti, tra l'altro, dall'inclusione di costi non ammissibili. Infine, la Corte respinge la domanda della Germania diretta alla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.
La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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