L'indicazione in contratto del TAN senza la specifica delle modalità di applicazione ed in particolare del regime finanziario adottato viola le prescrizioni dell'art. 1284 c.c.
Pubblicato il 24/11/20 09:10 [Doc.8360]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Campobasso n. 528 pubblicata il 6/11/20

Segnalazione e massime del dott. Antonio Giulio Pastore

Il metodo di ammortamento alla francese determina, per effetto dell'applicazione non specificata in contratto, un tasso di interesse effettivo diverso da quello nominale indicato nel contratto determinando la violazione dell'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse. Risultano altresì violati i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali l'istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto applica un tasso che non coincide con il tasso ex art. 1284 c.c.

La mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione e del sistema di calcolo degli interessi può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi. Appare di tutta evidenza come il tasso di interesse non presenti i caratteri della determinatezza laddove si è ripetutamente sostenuto che "affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (Cass. n. 12276/10).


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